Statute of the 'New Pythagorean School' Association

PREAMBOL
The figure of Pythagoras is commonly associated only with geometry and numbers, but in fact his teachings tend to harmoniously unify the emotional and spiritual with the rational side of the human being.
Around 530 BC, Pythagoras left the Greek island of Samos, dominated by the tyrant Polycrates, and settled in Croton, which he had visited as a young man with his father (1). Here, he opened his school which united life practices to scientific and philosophical speculations. “In virtue of these life practices, all of Italy (that is the actual Calabria) … thanks to Pythagoras, received the name Magna Graecia and gave birth to a great number of philosophers, poets and legislators. The Arts… and the written legislation passed on from there to Greece” (2).
The success of the Pythagorean School in the ancient world derived from Pythagoras' synthesis of the cultures of the peoples where he had lived: Greeks, Syrians, Jews, Egyptians, Chaldeans, Persians. He combined that synthesis with the values practised by the Italians at the time: freedom of slaves, communion of goods, vegetarianism, non-competitiveness, friendship, thus laying the foundations of rationality and social organisation. Thus the School was born and Magna Graecia developed.
The south of Italy, today’s Calabria in particular, underwent from then onwards an unstoppable decadence which has lasted up to the present day. This can mainly be attributed to the loss of identity brought about by successive foreign occupation and domination, which violated all of the Italic and Pythagorean principles: Hannibal, Pyrrhus, Roma, Goth, Longobards, Byzantine, Arab, Saracen, Norman, Angioine, Aragonese and Spanish…
Today, some women and men intend to bring to light that cultural deposit hidden under the ruins of decadence. This enterprise is not driven by a desire to return to the past nor by a spirit of revenge, but is dictated by the will to make the Earth the common home of all living things, overcoming the divisions and struggles generated by religions, politics, races and gender. For this purpose alone, ancient and rediscovered, the New Pythagorean School rises from its own ashes in the place that saw its birth and operation: Crotone.

(1) Porphyry - Life of Pythagoras - Chapter 2 | (2) Giamblichus - Pythagorean Life - Chapter 166

ARTICLE 1 - NAME AND SEAT

An Association named: 'New Pythagorean School', (hereinafter abbreviated as NPS), is established by the will of its founding members, E.T.S. Entity of the Third Sector, pursuant to the Code of the Third Sector in accordance with Legislative Decree no. 117 of 03/07/2017(hereinafter referred to as CTS), and the provisions of the Civil Code, with registered office in Crotone. The Management Board has the right to set up operating offices anywhere in the world, as well as to transfer the location of the registered office, provided that it remains within the territorial scope of the Municipality of Crotone.

ARTICLE 2 - AIMS AND OBJECTIVES

The Association is a non-profit institution under private law.

The Association, an Entity of the Third Sector in accordance with Legislative Decree No. 117 of 3 July 2017, Code of the Third Sector (hereinafter also CTS), aims to pursue the common good, to raise the levels of active citizenship, social cohesion and protection, favouring participation, inclusion and the full development of the person, enhancing the potential for growth and employment, in implementation of Articles 2, 3, 4, 9, 18 and 118, fourth paragraph, of the Constitution.

The Association places no restrictions of citizenship, colour, sex, religion, social background or birth on its members and indeed rejects a priori any restriction or distinction based on such premises.

The NPS aims to promote knowledge, information, friendship and participation inspired by the model developed by Pythagoras for living in harmony with oneself, with others and with nature; it intends to elaborate ideas, projects and proposals to favour the improvement of the quality of life in every situation and geographical and social context. Just as Pythagoras used a multi-scientific approach to promote harmony and health, so the NSP uses study and research to understand the root causes of human behaviour. The NSP has no truths to spread, no precepts to give, but intends to use awareness and consciousness-raising as a means of resolving conflicts within the individual and within society. To achieve this goal, the NPS particularly aims to support the establishment of a 'World Anti-Violence Academy' for the study and prevention of human violence, an initiative involving scholars from all social and geographical cultural backgrounds. The development of a 'Study and Research Centre'. The creation of a 'World Ethics Observatory'.

Violence is an ancient evil that has proliferated in all cultural, religious, social, family, productive, military, behavioural and sexual forms, yet there is no world centre dedicated to promoting and coordinating studies on violence. This initiative starts in Crotone as a continuation of the grandiose project started by Pythagoras but forgotten for over two millennia.
In a special way, the NPS wants to promote the active role of women, whom Pythagoras welcomed into his school in Croton alongside the men and who united for him in an association (3). The participation of women in every sphere of power management up to and including the head of government can be considered the main measure of the NPS's operational effectiveness. The aim of the NPS is therefore to implement the development of women's thinking within the cultural and social dimension.

(3) Porphyry - Life of Pythagoras - Chapter 18

The NPS is constituted for the non-profit pursuit of civic, solidaristic and socially useful purposes by carrying out, exclusively or principally, the following activities of general interest provided for in Article 5 of the CTS for the benefit of members, their families and third parties, without any profit motive and with full respect for the freedom and dignity of the members:

D) education, education and vocational training, within the meaning of Law No 53 of 28 March 2003, as amended, as well as cultural activities of social interest with an educational purpose;

(E) interventions and services aimed at safeguarding and improving the condition of the environment and the prudent and rational use of natural resources, with the exclusion of the activity, habitually exercised, of the collection and recycling of urban, special and hazardous waste, as well as the protection of animals and the prevention of straying, pursuant to Law No 281 of 14 August 1991; (1)

F) interventions for the protection and enhancement of the cultural heritage and landscape, pursuant to Legislative Decree No. 42 of 22 January 2004, as amended;

G) undergraduate and postgraduate education;

H) scientific research of particular social interest;

(I) organisation and management of cultural, artistic or recreational activities of social interest, including activities, including publishing, promoting and disseminating the culture and practice of voluntary work and activities of general interest referred to in this Article;

(J) community radio broadcasting within the meaning of Article 16(5) of Law No 223 of 6 August 1990, as amended;

K) organisation and management of tourist activities of social, cultural or religious interest;

L) out-of-school training, aimed at preventing school drop-out and educational and training success, preventing bullying and combating educational poverty;

N) development cooperation, pursuant to Law No. 125 of 11 August 2014, as amended;

O) commercial, production, education and information, promotion, representation, licensing of certification marks, carried out within or for the benefit of fair trade supply chains, to be understood as a commercial relationship with a producer operating in a disadvantaged economic area, normally located in a developing country, on the basis of a long-term agreement aimed at promoting the producer's access to the market and providing for the payment of a fair price, development measures in favour of the producer and the obligation of the producer to guarantee safe working conditions, in compliance with national and international regulations, so as to allow workers to lead a free and dignified existence, and to respect trade union rights, as well as to commit to the fight against child labour;

A) humanitarian reception and social integration of migrants;

S) social agriculture, within the meaning of Article 2 of Law No 141 of 18 August 2015, as amended;

T) organisation and management of amateur sports activities;

(U) charity, long-distance support, free transfer of food or products referred to in Law No. 166 of 19 August 2016, as amended, or disbursement of money, goods or services in support of disadvantaged persons or activities of general interest under this Article;

V) promotion of the culture of legality, peace among peoples, non-violence and unarmed defence;

W) promotion and protection of human, civil, social and political rights, as well as of the rights of consumers and users of the activities of general interest referred to in this article, promotion of equal opportunities and mutual aid initiatives, including time banks referred to in Article 27 of Law No. 53 of 8 March 2000 and solidarity purchasing groups referred to in Article 1, paragraph 266 of Law No. 244 of 24 December 2007;

Z) redevelopment of unused public property or property confiscated from organised crime.

For the achievement of its purposes, the Association, pursuant to Article 6 of Legislative Decree 117/2017 and subsequent amendments, may carry out any other activity other than institutional activities provided that it is permitted to non-profit entities by current legislative provisions, secondary and instrumental with respect to activities of general interest (taking into account in any case the overall resources, including voluntary and free of charge resources, employed in such activities), insofar as they are functional to the achievement of the Association's purposes. More specifically, the Association may carry out the following activities in a subsidiary and secondary manner:

a) Activate relations and sign agreements with public and private entities to manage cultural and recreational facilities, with annexed public or equipped green areas, collaborate in holding artistic, cultural and environmental workshops as well as cultural, musical, recreational, sports and welfare events and initiatives;

b) Carrying out, on a purely marginal and non-profit basis, activities of a commercial nature for self-financing: in this case, it must comply with the applicable administrative and tax regulations.

c) Promote the direct or indirect collection of funds to be disbursed, through the solicitation to third parties of bequests, donations and contributions of a non-monetary nature together with the income deriving from the management of assets, in favour of projects and initiatives supporting the aforesaid general interest purposes. It promotes fund-raising activities also in an organised and continuous manner, including through solicitation to the public or through the sale or supply of goods or services of modest value, using its own resources and those of third parties, including volunteers and employees, in compliance with the principles of truthfulness, transparency and fairness in relations with supporters and the public, in accordance with guidelines adopted by decree of the Minister of Labour and Social Policies, after consulting the Cabina di regia referred to in Article 97 and the National Council of the Third Sector.

d) The Association may make use of employees with an economic and normative treatment not inferior to that provided for by the CCNL pursuant to Art. 16 of the CTS. The association may also avail itself of services of self-employment or other kinds, including those of its members, when this is deemed necessary for the performance of its activities of general interest and the pursuit of its purposes.

The Association may also carry out all activities connected with or ancillary to its statutory activities as long as they are not incompatible with its aims and objectives and carried out within the limits permitted by law.

ARTICLE 3 - ASSETS AND OPERATING RESOURCES

The NPS's assets consist of the initial endowment fund conferred by the founding members at the time of the Association's incorporation and start-up. The assets, including any revenues, income, income however denominated, are used to carry out the statutory activities for the exclusive pursuit of civic, solidarity and socially useful purposes. These assets may be increased and/or increased by movable and immovable property that may be acquired and/or acquired by bequests and donations.

The Association achieves its purposes by using:

1. The resources from the assets, to the extent that they will remain after payment of the charges and taxes necessary for the establishment.

2. Dues and periodic voluntary transfers paid by members.

3. Any contributions and donations from third parties.

The Board of Management will invest the money coming to the Association in the way it deems most secure and appropriate to enable the achievement of its aims and objectives.

ARTICLE 4 - COMPANY BOOKS

The association keeps the following corporate books required by current legislation:

(a) register of members;

(b) book of meetings and resolutions of the members;

(c) book of meetings and resolutions of the Management Board;

(d) book of meetings and resolutions of the auditing body if collective and of any other corporate bodies;

The books under a), b), c) are kept by the Management Board.

The books referred to in (d) are kept by the body to which they refer.

All members have the right to examine the company books, in the manner provided for in the articles of association or statutes.

It reserves the right to form the documents relating to the administration of the Association in digital format, within the limits of the law.

The Association's Books are kept at the Association's headquarters and may be consulted by any member who makes a justified request to the Management Board. The request must be made in writing, also in electronic format, by registered letter, PEC or other suitable means to ensure proof of receipt and with at least fifteen days' notice. Within thirty days of the request, the Management Board shall inform the applicant of the time and manner of the consultation.

ARTICLE 5 - ORGANS OF THE NPS

They are Organs of the Association:

  • The Members' Assembly
  • The Management Board (Board of Directors)
  • The President
  • The Scholarch
  • The Board of Controllers (Board of Control)
  • Statutory auditor

ARTICLE 6 - THE MEMBERS' ASSEMBLY

The Members' Assembly is the sovereign body of the Association and is constituted by all registered Members who are in good standing with their membership and payment of dues on the date of its convocation and who have been registered for at least 90 days in the register of members, in accordance with Article 24 of Legislative Decree No. 117/2017. It represents the universality of the Members and its resolutions, taken in accordance with the law and these Articles of Association, bind all Members even if absent or dissenting. The Assembly is the sovereign body of the Association and the Management Board is responsible for the implementation of its decisions.

The Ordinary Shareholders' Meeting is convened at least once a year for the approval of the final balance sheet, within four months after the end of the financial year for the approval of the balance sheet. The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings are convened by the President whenever the Management Board deems it appropriate, or a request is made by at least one third of the Shareholders entitled to vote, by the Control Body or by the Statutory Auditor if separate from the Control Body.

Meetings may also be attended remotely by video conference. In this case, the meeting must be conducted in a manner that guarantees the identification of those present and the exercise of voting rights.

The Shareholders' Meeting is chaired by the Chairman of the Management Board or, in the event of his absence or impediment, by the Vice-Chairman, if there is one; otherwise by another member of the Management Board or, finally, by any other Member with voting rights who so requests, in both cases with precedence to the longest-serving and, secondarily, oldest Member. The Secretary draws up the minutes of the votes and of what has been explicitly requested by the Members. The minutes must be read out in their entirety before the meeting is dissolved, and must be checked and signed by the President and the Secretary.

ART. 7 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito a tutti i soci inviato per lettera, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo documentabile; in caso d’urgenza, il preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti. L’assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita con lo stesso quorum dell’assemblea ordinaria di prima convocazione e delibera a maggioranza degli intervenuti.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. Per le delibere aventi per oggetto l’approvazione del bilancio, la delega non può essere conferita ai soci membri del Consiglio di Gestione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritiene opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo quest’ultimo da segretario.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio scritto. Il Presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere uno o più scrutatori fra i presenti.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) In sede ordinaria:

  1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
  2. Nomina e revoca l’Organo di controllo ed il Revisore legale, quando previsti, ed i relativi compensi.
  3. Approva il bilancio sociale.
  4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
  5. Delibera sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione, sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.
  6. Delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione.
  7. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  8. Delibera sulla definizione delle quote associative annue, su proposta del Consiglio di Gestione.
  9. Delibera sull’ammissione in via definitiva dei candidati Soci o, qualora interpellata, l’esclusione dei Soci o la reiezione di una candidatura a socio.
  10. Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Gestione.
  11. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

b) In sede straordinaria:

  1. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
  2. Delibera sulle proposte di modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
  3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Gestione.

I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 8 – CONSIGLIO DI GESTIONE (Organo di amministrazione)

Il Consiglio di Gestione (C.d.G.) è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei Soci ed eletti fra le persone fisiche associate da almeno 90 giorni alla data di convocazione dell’assemblea.

Il C.d.G. resta in carica 3 anni e scade alla data di tenuta dell’assemblea di approvazione del bilancio del terzo anno di gestione ed i suoi membri potranno essere riconfermati.

In caso di dimissioni, recesso o cessazione per qualsiasi motivo, incluso il caso di ripetute assenze ingiustificate, di un membro del Consiglio, la sostituzione spetta al soggetto titolare del potere di nomina, ovvero all’Assemblea dei Soci. Il consigliere che viene eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Il C.d.G. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, che assumerà le funzioni ed i poteri spettanti al presidente in caso di sua assenza e impedimento.

Il C.d.G. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito dall’Assemblea dei Soci, con procedura di convocazione avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

ART. 9 – POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e in particolare:

  1. Approva ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente da presentare all’Assemblea dei Soci per la definitiva ratifica.
  2. Delibera il contributo economico da chiedere ai soci.
  3. Delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili.
  4. Delibera gli incrementi del patrimonio.
  5. Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari, ovvero in beni immobili.
  6. Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l’Associazione e altri Enti o persone fisiche.
  7. Provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.
  8. Provvede alla nomina di uno Scolarca, il Capo Scuola della NSP.
  9. Valuta e ratifica le domande di ammissione di nuovi soci.
  10. Comunica l’esclusione dei soci e delibera la decisione definitiva insieme al Collegio per gli eventuali ricorsi.
  11. Provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico.
  12. Provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici dell’Associazione.
  13. Delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto.
  14. Delibera eventuali regolamenti.
  15. Delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
  16. Delibera sulla proposta di trasformazione o scioglimento dell’Associazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 22.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Gestione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio di Gestione si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla metà dei suoi membri, o dal Revisore Legale. La convocazione è fatta dal Presidente e contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno e può essere spedita per lettera, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo almeno sette giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Gestione può essere convocato con preavviso di 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione con qualunque mezzo tecnico purché documentabile.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. È prevista la possibilità di partecipare alle Assemblee del Consiglio di Gestione anche da remoto in modalità video conferenza. In tal caso la riunione deve essere svolta con modalità che garantiscano l’identificazione dei presenti e l’esercizio del diritto di voto.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione dovranno essere trascritti in ordine cronologico sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di gestione e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

  1. Convoca e presiede il Consiglio di Gestione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.
  2. Firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati.
  3. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, per realizzare il quale è investito di tutti i necessari poteri di ordinaria amministrazione e della relativa legale rappresentanza dell’ente.
  4. Cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria.
  5. Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o d’impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente o il membro del Consiglio più anziano d’età. Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere riconfermato senza limiti di mandati precedenti.

ART. 12 – LO SCOLARCA

Lo Scolarca è il principale coordinatore e organizzatore della NSP, colui che dovrà elaborare e proporre la parte filosofica, etica e scientifica delle ricerche, creare e mantenere i contatti a livello nazionale e internazionale con gli studiosi e le istituzioni scientifiche. Egli può dotarsi di un comitato interno di supporto e ausilio al suo lavoro in concertazione e con la ratifica del Consiglio di Gestione. Inoltre, lo Scolarca partecipa alle riunioni e alle adunanze interne agli organi dell’Associazione; promuove iniziative, progetti, discussioni ed interventi da sottoporre all’attenzione del Consiglio del quale è membro di diritto.

Lo Scolarca viene nominato dal C.d.G. e resta in carica a tempo indeterminato, ovvero sino ad evidenti impedimenti, dimissioni, rinunce o revoche in casi eccezionali dovuti ad atti che vanno contro le Leggi o il presente Statuto. In ogni caso il Consiglio provvederà entro trenta giorni alla nomina di un sostituto e/o supplente temporaneo.

Lo Scolarca sarà scelto senza alcuna discriminazione di sesso, religione, etnia o cittadinanza, senza alcuna preferenza se non quella della competenza culturale e dell’impegno alla missione.

ART. 13 – COLLEGIO DEI CONTROLLORI (Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi art.30 del CTS, l’Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico denominato Collegio dei Controllori. I membri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Compito del Collegio è di monitorare il buon funzionamento dell’Associazione in tutti i settori rilevanti ed esprimere pareri su controversie sorte fra i membri e l’Associazione o tra gli stessi soci se entrambe le parti ne richiedono l’intervento. Valuta i ricorsi in caso di esclusione di soci e presenta le sue conclusioni al Consiglio che, una volta acquisita la fase d’indagine, decide le azioni da intraprendere.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art.31 del CTS, l’Assemblea dei Soci deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell’organo di controllo di cui all’articolo 20 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

ART. 15 – AMMISSIONE SOCI

Sono ammessi come soci uomini e donne senza alcuna discriminazione nonché le persone giuridiche pubbliche o private, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e gli enti nazionali e sovranazionali.

Chiunque può aderire all’associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le regole del presente Statuto, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, ovvero l’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all’Associazione può presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio di Gestione con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento anche con strumenti informatici, o via sito web, il contestuale versamento della quota associativa e l’osservanza delle seguenti indicazioni: 

  • nome e cognome o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, domicilio e indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
  • dichiarazione di aver preso visione e di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne Statuto, Regolamenti e Delibere adottate dagli organi dell’associazione.

I candidati soci non possono essere presenti alle adunanze dell’Assemblea in cui si discuterà della loro ammissione. È compito del Consiglio di Gestione, esaminare la domanda di ammissione. Il Consiglio di Gestione delibera entro 90 giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda di adesione del socio potrà essere deliberata con ammissione e successiva iscrizione nel libro degli associati. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

ART. 16 – ESCLUSIONE SOCI E PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La domanda di adesione del socio potrà essere deliberata con NON ammissione, e successiva comunicazione all’interessato il rigetto della domanda. Il Consiglio di Gestione, entro 60 giorni, motiva la deliberazione di rigetto della domanda e lo comunica all’interessato. In caso di NON ammissione a socio l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, e chiedere il riesame della domanda all’Assemblea Ordinaria dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La perdita della qualifica di associato avviene per i seguenti motivi:

1. Decadenza, in caso di morte o per il mancato pagamento per un anno della quota associativa annuale. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio di Gestione comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

2. Radiazione, qualsiasi membro dell’Associazione può essere escluso dalla lista dei soci con notifica scritta, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i Regolamenti o le finalità dell’Associazione o che svolga attività incompatibili con lo stile di vita richiesto dall’appartenenza alla NSP.

Il Consiglio di Gestione delibera l’esclusione per radiazione dell’associato con voto unanime dei presenti, e lo notifica con tempestività all’interessato, assieme alle motivazioni per le quali il provvedimento è stato preso. Successivamente, il provvedimento del Consiglio deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l’associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio di Gestione. Di tale deliberazione assunta dall’Assemblea deve essere data comunicazione all’interessato.

3. Recesso, richiesto dal Socio tramite domanda scritta inoltrata al Consiglio di Gestione. Il recesso su richiesta dell’associato ha effetto immediato nel caso in cui si tratti di motivata giusta causa. In tutti gli altri casi ha effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio di Gestione ha ricevuto la richiesta scritta attestante la volontà di recesso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, radiazione, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota associativa annuale o qualsiasi altro contributo economico elargito in favore dell’associazione.

L’ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per decadenza o recesso può inoltrare nuovamente domanda di adesione all’Associazione a partire dall’esercizio successivo a quello di esclusione. Un ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per radiazione non può inoltrare nuovamente domanda di adesione all’Associazione.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO D’ESERCIZIO

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio viene approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per motivi particolari il bilancio d’esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di Gestione e deve essere trasmesso per via telematica a tutti i Soci all’indirizzo risultante dal libro dei Soci e quindi depositati presso la sede dell’Associazione per i venti giorni precedenti l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che lo desiderino. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente: l’Associazione si impegna a fornire le suddette copie con celerità e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta.

Ai sensi dell’art.13 comma 3 del CTS il bilancio d’esercizio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro viene redatto nella forma di rendiconto per cassa e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 18 – BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.  All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo o durante la vita dell’Associazione stessa.

ART. 20 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L’Associazione s’iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del CTS e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del CTS e successive modificazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.

ART. 21 – RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 117 /2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

ART. 22 – TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Il Consiglio di Gestione, con la maggioranza dei tre quarti, potrà proporre all’Assemblea, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, di deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o la trasformazione della stessa in altra forma giuridica.

A tal fine l’Assemblea convocata in via straordinaria nominerà un Collegio dei Liquidatori, anche monocratico. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del CTS e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di gestione.

ART. 23 – NORMA TRANSITORIA Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

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