Statuto Associazione “Nuova Scuola Pitagorica”

PREAMBOLO
La figura di Pitagora viene comunemente associata solo alla geometria e ai numeri, ma in realtà il suo insegnamento tende ad unificare armonicamente la parte emozionale e spirituale umana con la parte razionale.
Intorno al 530 avanti Cristo, Pitagora lasciò l’isola greca di Samo, dominata dal tiranno Policrate, e venne a stabilirsi a Crotone “che aveva visitato da giovanissimo col padre” (1). Qui aprì la sua Scuola che univa pratiche di vita alla speculazione scientifica e filosofica. “In virtù di queste pratiche di vita accadde che tutta l’Italia (cioè l’attuale Calabria) … grazie a Pitagora ricevette il nome di Magna Grecia e vi nacquero in gran numero filosofi, poeti e legislatori. Le arti… e la legislazione scritta passarono da lì in Grecia” (2).
Il successo della Scuola Pitagorica nel mondo antico derivò dalla sintesi, operata da Pitagora, delle culture dei popoli dove egli era vissuto: Greci, Siriani, Ebrei, Egiziani, Caldei, Persiani. Quella sintesi egli coniugò ai valori praticati allora dagli Itali: libertà degli schiavi, comunione di beni, vegetarismo, non competitività, amicizia, ponendo così le basi della razionalità e dell’organizzazione sociale. Così nacque la Scuola e si sviluppò la Magna Grecia.
Il Meridione d’Italia, e l’attuale Calabria in particolare, subirono da allora in poi una decadenza inarrestabile fino al degrado del presente. Questo è da attribuirsi principalmente alla perdita dell’identità dovuta al susseguirsi di occupazioni e dominazioni straniere che violavano tutti i principi italici e pitagorici: Annibale, Pirro, Roma, Goti, Longobardi, Bizantini, Arabi, Saraceni, Normanni, Angioini, Aragonesi, Spagnoli…
Oggi, alcune donne e uomini intendono riportare alla luce quel giacimento culturale nascosto sotto le rovine della decadenza. Quest’impresa non è animata da desiderio di ritorno al passato né da spirito di rivincita, ma è dettata dalla volontà di fare della Terra la casa comune di tutti i viventi, superando le divisioni e le lotte generate da religioni, politica, razze e sesso. Solo per questo scopo, antico e ritrovato, la Nuova Scuola Pitagorica risorge dalle proprie ceneri nel luogo che la vide nascere e operare: Crotone.

(1) Porfirio – Vita di Pitagora – Cap.2 | (2) Giamblico – Vita Pitagorica – Cap.166

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

É costituita, per volontà dei soci fondatori, un’Associazione denominata: “Nuova Scuola Pitagorica”, (di seguito abbreviato NSP) E.T.S. ente del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 03/07/2017 (di seguito CTS), e delle norme del Codice Civile, con sede a Crotone. Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di istituire sedi operative in qualsiasi parte del mondo, nonché di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell’ambito territoriale del Comune di Crotone.

ART. 2 – SCOPI ED OBIETTIVI

L’Associazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

L’Associazione, Ente del Terzo Settore in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, Codice del Terzo Settore (di seguito anche CTS), ha la finalità di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

L’Associazione non pone alcuna restrizione di cittadinanza, colore, sesso, religione, estrazione sociale o nascita ai propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

La NSP vuole promuovere conoscenza, informazioni, amicizia e partecipazione ispirandosi al modello elaborato da Pitagora per vivere in armonia con se stessi, con gli altri e con la natura; intende elaborare idee, progetti e proposte atte a favorire il miglioramento della qualità di vita in ogni situazione e contesto geografico e sociale. Come Pitagora usò un approccio multi-scientifico per favorire armonia e salute, così la NSP usa lo studio e la ricerca per la comprensione delle cause profonde dei comportamenti umani. La NSP non ha verità da diffondere, né precetti da dare, ma intende adoperare la presa di coscienza e consapevolezza come mezzo per risolvere i conflitti dentro la persona e dentro la società. Per il raggiungimento di questa finalità la NSP si prefigge in particolare di supportare la nascita di un’“Accademia Mondiale Antiviolenza” per lo studio e la prevenzione della violenza umana, un’iniziativa che coinvolga studiosi di ogni estrazione culturale sociale e geografica. Lo sviluppo di un “Centro Studi e Ricerche”. La creazione di un “Osservatorio Etico Mondiale”.

La violenza è un male antichissimo che ha proliferato in tutte le forme culturali, religiose, sociali, familiari, produttive, militari, comportamentali, sessuali, eppure non esiste un centro mondiale che si dedichi alla promozione e al coordinamento degli studi sulla violenza. Questa iniziativa parte da Crotone come continuazione del grandioso progetto iniziato da Pitagora ma dimenticato per oltre due millenni.
In modo particolare la NSP vuole promuovere il ruolo attivo delle donne, che Pitagora accolse a Crotone nella sua Scuola accanto agli uomini e che si unirono per lui in un’associazione (3). La partecipazione della donna in ogni ambito della gestione del potere fino ad arrivare a capo dei governi, può essere considerato il principale misuratore dell’efficacia operativa della NSP. Scopo della NSP è quindi implementare lo sviluppo del pensiero femminile all’interno della dimensione culturale e sociale.

(3) Porfirio, Vita di Pitagora, cap. 18.

La NSP è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d’interesse generale previste dall’art.5 del CTS a favore di associati, loro familiari e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

G) formazione universitaria e post-universitaria;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo;

J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

N) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

O) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

S) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, potrà esercitare ogni altra attività diversa da quelle istituzionali a condizione che sia consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti, secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale (tenuto in ogni caso conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività), in quanto funzionale al raggiungimento degli scopi associativi. Nello specifico l’Associazione potrà svolgere in via sussidiaria e secondaria le seguenti attività:

a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire strutture culturali e ricreative, con annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di laboratori artistici, culturali ed ambientali nonché manifestazioni ed iniziative culturali, musicali, ricreative, sportive ed assistenziali;

b) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

c) Promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti e iniziative a supporto delle finalità d’interesse generale suindicate. Promuove l’attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

d) L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti con un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL ai sensi dell’art.16 del CTS. L’Associazione può avvalersi altresì di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità.

L’Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con i suoi scopi ed obiettivi e realizzate nei limiti consentiti dalla Legge.

ART. 3 – PATRIMONIO E MEZZI D’ESERCIZIO

Il patrimonio della NSP è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai soci fondatori all’atto di costituzione e avviamento dell’Associazione. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

L’Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi utilizzando:

1. Le risorse derivanti dal patrimonio, per la parte che residuerà dopo il pagamento degli oneri e delle imposte necessarie alla costituzione.

2. Le quote e i trasferimenti periodici volontari versati dai soci.

3. Gli eventuali contributi ed elargizioni provenienti da terzi.

Il Consiglio di Gestione provvederà all’investimento del denaro che perverrà all’Associazione nel modo che riterrà più sicuro e opportuno al fine di consentire il raggiungimento degli scopi ed obiettivi.

ART. 4 – LIBRI SOCIALI

L’associazione tiene i seguenti libri sociali previsti dalla normativa vigente:

a) libro soci;

b) libro delle adunanze e deliberazioni dei soci;

c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di gestione;

d) libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo di controllo se collegiale e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio di Gestione.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Si riserva la possibilità di formare la documentazione relativa all’amministrazione dell’Associazione in formato digitale, nei limiti di legge.

I Libri dell’Associazione sono conservati presso la sede dell’associazione e consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare al Consiglio di Gestione. La richiesta deve essere formulata per iscritto, anche in formato elettronico, con raccomandata, PEC o altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento e con un preavviso di almeno quindici giorni. Entro trenta giorni dalla richiesta il Consiglio di Gestione comunica al richiedente tempi e modi della consultazione.

ART. 5 – ORGANI DELLA NSP

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio di Gestione (Organo di amministrazione)
  • Il Presidente
  • Lo Scolarca
  • Il Collegio dei Controllori (Organo di controllo)
  • Revisore legale dei conti

ART. 6 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti ed in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione, iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 24 del D.lgs. n.117/2017. Essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di Gestione.

L’Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio sociale. L’Assemblea, sia in via ordinaria che in via straordinaria, è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, dall’organo di controllo o dal revisore legale se distinto dall’Organo di Controllo.

È prevista la possibilità di partecipare alle Assemblee anche da remoto in modalità video conferenza. In tal caso la riunione deve essere svolta con modalità che garantiscano l’identificazione dei presenti e l’esercizio del diritto di voto.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, qualora esista; altrimenti da un altro membro del Consiglio di Gestione o infine da qualsiasi altro Socio con diritto di voto, che ne faccia richiesta, in entrambi i casi con precedenza al Socio da maggior tempo e, secondariamente, più anziano. Il Segretario redige processo verbale delle votazioni e di quanto esplicitamente richiesto dai Soci. Il verbale deve essere letto integralmente seduta stante prima dello scioglimento dell’adunanza e deve essere controllato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito a tutti i soci inviato per lettera, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo documentabile; in caso d’urgenza, il preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti. L’assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita con lo stesso quorum dell’assemblea ordinaria di prima convocazione e delibera a maggioranza degli intervenuti.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. Per le delibere aventi per oggetto l’approvazione del bilancio, la delega non può essere conferita ai soci membri del Consiglio di Gestione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritiene opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo quest’ultimo da segretario.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio scritto. Il Presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere uno o più scrutatori fra i presenti.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) In sede ordinaria:

  1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
  2. Nomina e revoca l’Organo di controllo ed il Revisore legale, quando previsti, ed i relativi compensi.
  3. Approva il bilancio sociale.
  4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
  5. Delibera sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione, sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.
  6. Delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione.
  7. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  8. Delibera sulla definizione delle quote associative annue, su proposta del Consiglio di Gestione.
  9. Delibera sull’ammissione in via definitiva dei candidati Soci o, qualora interpellata, l’esclusione dei Soci o la reiezione di una candidatura a socio.
  10. Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Gestione.
  11. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

b) In sede straordinaria:

  1. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
  2. Delibera sulle proposte di modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
  3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Gestione.

I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 8 – CONSIGLIO DI GESTIONE (Organo di amministrazione)

Il Consiglio di Gestione (C.d.G.) è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei Soci ed eletti fra le persone fisiche associate da almeno 90 giorni alla data di convocazione dell’assemblea.

Il C.d.G. resta in carica 3 anni e scade alla data di tenuta dell’assemblea di approvazione del bilancio del terzo anno di gestione ed i suoi membri potranno essere riconfermati.

In caso di dimissioni, recesso o cessazione per qualsiasi motivo, incluso il caso di ripetute assenze ingiustificate, di un membro del Consiglio, la sostituzione spetta al soggetto titolare del potere di nomina, ovvero all’Assemblea dei Soci. Il consigliere che viene eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Il C.d.G. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, che assumerà le funzioni ed i poteri spettanti al presidente in caso di sua assenza e impedimento.

Il C.d.G. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito dall’Assemblea dei Soci, con procedura di convocazione avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

ART. 9 – POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e in particolare:

  1. Approva ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente da presentare all’Assemblea dei Soci per la definitiva ratifica.
  2. Delibera il contributo economico da chiedere ai soci.
  3. Delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili.
  4. Delibera gli incrementi del patrimonio.
  5. Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari, ovvero in beni immobili.
  6. Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l’Associazione e altri Enti o persone fisiche.
  7. Provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.
  8. Provvede alla nomina di uno Scolarca, il Capo Scuola della NSP.
  9. Valuta e ratifica le domande di ammissione di nuovi soci.
  10. Comunica l’esclusione dei soci e delibera la decisione definitiva insieme al Collegio per gli eventuali ricorsi.
  11. Provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico.
  12. Provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici dell’Associazione.
  13. Delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto.
  14. Delibera eventuali regolamenti.
  15. Delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
  16. Delibera sulla proposta di trasformazione o scioglimento dell’Associazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 22.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Gestione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio di Gestione si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla metà dei suoi membri, o dal Revisore Legale. La convocazione è fatta dal Presidente e contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno e può essere spedita per lettera, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo almeno sette giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Gestione può essere convocato con preavviso di 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione con qualunque mezzo tecnico purché documentabile.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. È prevista la possibilità di partecipare alle Assemblee del Consiglio di Gestione anche da remoto in modalità video conferenza. In tal caso la riunione deve essere svolta con modalità che garantiscano l’identificazione dei presenti e l’esercizio del diritto di voto.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione dovranno essere trascritti in ordine cronologico sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di gestione e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

  1. Convoca e presiede il Consiglio di Gestione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.
  2. Firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati.
  3. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, per realizzare il quale è investito di tutti i necessari poteri di ordinaria amministrazione e della relativa legale rappresentanza dell’ente.
  4. Cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria.
  5. Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o d’impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente o il membro del Consiglio più anziano d’età. Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere riconfermato senza limiti di mandati precedenti.

ART. 12 – LO SCOLARCA

Lo Scolarca è il principale coordinatore e organizzatore della NSP, colui che dovrà elaborare e proporre la parte filosofica, etica e scientifica delle ricerche, creare e mantenere i contatti a livello nazionale e internazionale con gli studiosi e le istituzioni scientifiche. Egli può dotarsi di un comitato interno di supporto e ausilio al suo lavoro in concertazione e con la ratifica del Consiglio di Gestione. Inoltre, lo Scolarca partecipa alle riunioni e alle adunanze interne agli organi dell’Associazione; promuove iniziative, progetti, discussioni ed interventi da sottoporre all’attenzione del Consiglio del quale è membro di diritto.

Lo Scolarca viene nominato dal C.d.G. e resta in carica a tempo indeterminato, ovvero sino ad evidenti impedimenti, dimissioni, rinunce o revoche in casi eccezionali dovuti ad atti che vanno contro le Leggi o il presente Statuto. In ogni caso il Consiglio provvederà entro trenta giorni alla nomina di un sostituto e/o supplente temporaneo.

Lo Scolarca sarà scelto senza alcuna discriminazione di sesso, religione, etnia o cittadinanza, senza alcuna preferenza se non quella della competenza culturale e dell’impegno alla missione.

ART. 13 – COLLEGIO DEI CONTROLLORI (Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi art.30 del CTS, l’Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico denominato Collegio dei Controllori. I membri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Compito del Collegio è di monitorare il buon funzionamento dell’Associazione in tutti i settori rilevanti ed esprimere pareri su controversie sorte fra i membri e l’Associazione o tra gli stessi soci se entrambe le parti ne richiedono l’intervento. Valuta i ricorsi in caso di esclusione di soci e presenta le sue conclusioni al Consiglio che, una volta acquisita la fase d’indagine, decide le azioni da intraprendere.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art.31 del CTS, l’Assemblea dei Soci deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell’organo di controllo di cui all’articolo 20 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

ART. 15 – AMMISSIONE SOCI

Sono ammessi come soci uomini e donne senza alcuna discriminazione nonché le persone giuridiche pubbliche o private, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e gli enti nazionali e sovranazionali.

Chiunque può aderire all’associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le regole del presente Statuto, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, ovvero l’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all’Associazione può presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio di Gestione con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento anche con strumenti informatici, o via sito web, il contestuale versamento della quota associativa e l’osservanza delle seguenti indicazioni: 

  • nome e cognome o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, domicilio e indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
  • dichiarazione di aver preso visione e di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne Statuto, Regolamenti e Delibere adottate dagli organi dell’associazione.

I candidati soci non possono essere presenti alle adunanze dell’Assemblea in cui si discuterà della loro ammissione. È compito del Consiglio di Gestione, esaminare la domanda di ammissione. Il Consiglio di Gestione delibera entro 90 giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda di adesione del socio potrà essere deliberata con ammissione e successiva iscrizione nel libro degli associati. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

ART. 16 – ESCLUSIONE SOCI E PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La domanda di adesione del socio potrà essere deliberata con NON ammissione, e successiva comunicazione all’interessato il rigetto della domanda. Il Consiglio di Gestione, entro 60 giorni, motiva la deliberazione di rigetto della domanda e lo comunica all’interessato. In caso di NON ammissione a socio l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, e chiedere il riesame della domanda all’Assemblea Ordinaria dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La perdita della qualifica di associato avviene per i seguenti motivi:

1. Decadenza, in caso di morte o per il mancato pagamento per un anno della quota associativa annuale. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio di Gestione comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

2. Radiazione, qualsiasi membro dell’Associazione può essere escluso dalla lista dei soci con notifica scritta, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i Regolamenti o le finalità dell’Associazione o che svolga attività incompatibili con lo stile di vita richiesto dall’appartenenza alla NSP.

Il Consiglio di Gestione delibera l’esclusione per radiazione dell’associato con voto unanime dei presenti, e lo notifica con tempestività all’interessato, assieme alle motivazioni per le quali il provvedimento è stato preso. Successivamente, il provvedimento del Consiglio deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l’associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio di Gestione. Di tale deliberazione assunta dall’Assemblea deve essere data comunicazione all’interessato.

3. Recesso, richiesto dal Socio tramite domanda scritta inoltrata al Consiglio di Gestione. Il recesso su richiesta dell’associato ha effetto immediato nel caso in cui si tratti di motivata giusta causa. In tutti gli altri casi ha effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio di Gestione ha ricevuto la richiesta scritta attestante la volontà di recesso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, radiazione, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota associativa annuale o qualsiasi altro contributo economico elargito in favore dell’associazione.

L’ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per decadenza o recesso può inoltrare nuovamente domanda di adesione all’Associazione a partire dall’esercizio successivo a quello di esclusione. Un ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per radiazione non può inoltrare nuovamente domanda di adesione all’Associazione.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO D’ESERCIZIO

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio viene approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per motivi particolari il bilancio d’esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di Gestione e deve essere trasmesso per via telematica a tutti i Soci all’indirizzo risultante dal libro dei Soci e quindi depositati presso la sede dell’Associazione per i venti giorni precedenti l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che lo desiderino. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente: l’Associazione si impegna a fornire le suddette copie con celerità e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta.

Ai sensi dell’art.13 comma 3 del CTS il bilancio d’esercizio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro viene redatto nella forma di rendiconto per cassa e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 18 – BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.  All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo o durante la vita dell’Associazione stessa.

ART. 20 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L’Associazione s’iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del CTS e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del CTS e successive modificazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.

ART. 21 – RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 117 /2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

ART. 22 – TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Il Consiglio di Gestione, con la maggioranza dei tre quarti, potrà proporre all’Assemblea, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, di deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o la trasformazione della stessa in altra forma giuridica.

A tal fine l’Assemblea convocata in via straordinaria nominerà un Collegio dei Liquidatori, anche monocratico. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del CTS e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di gestione.

ART. 23 – NORMA TRANSITORIA Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

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