PREAMBOLO
La figura di Pitagora viene comunemente associata solo alla geometria e ai numeri, ma in realtà il suo insegnamento tende ad unificare armonicamente la parte emozionale e spirituale umana con la parte razionale.
Intorno al 530 avanti Cristo, Pitagora lasciò l’isola greca di Samo, dominata dal tiranno Policrate, e venne a stabilirsi a Crotone che aveva visitato da giovanissimo col padre (1). Qui aprì la sua Scuola che univa pratiche di vita alla speculazione scientifica e filosofica. In virtù di queste pratiche di vita accadde che tutta l’Italia (cioè l’attuale Calabria) … grazie a Pitagora ricevette il nome di Magna Grecia e vi nacquero in gran numero filosofi, poeti e legislatori. Le arti… e la legislazione scritta passarono da lì in Grecia (2).
Il successo della Scuola Pitagorica nel mondo antico derivò dalla sintesi, operata da Pitagora, delle culture dei popoli dove egli era vissuto: Greci, Siriani, Ebrei, Egiziani, Caldei, Persiani. Quella sintesi egli coniugò ai valori praticati allora dagli Itali: libertà degli schiavi, comunione di beni, vegetarismo, non competitività, amicizia, ponendo così le basi della razionalità e dell’organizzazione sociale. Così nacque la Scuola e si sviluppò la Magna Grecia.
Il Meridione d’Italia, e l’attuale Calabria in particolare, subirono da allora in poi una decadenza inarrestabile fino al degrado del presente. Questo è da attribuirsi principalmente alla perdita dell’identità dovuta al susseguirsi di occupazioni e dominazioni straniere che violavano tutti i principi italici e pitagorici: Annibale, Pirro, Roma, Goti, Longobardi, Bizantini, Arabi, Saraceni, Normanni, Angioini, Aragonesi, Spagnoli…
Oggi, alcune donne e uomini intendono riportare alla luce quel giacimento culturale nascosto sotto le rovine della decadenza. Quest’impresa non è animata da desiderio di ritorno al passato né da spirito di rivincita, ma è dettata dalla volontà di fare della Terra la casa comune di tutti i viventi, superando le divisioni e le lotte generate da religioni, politica, razze e sesso. Solo per questo scopo, antico e ritrovato, la Nuova Scuola Pitagorica risorge dalle proprie ceneri nel luogo che la vide nascere e operare: Crotone.
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
É costituita, per volontà dei soci fondatori, un’Associazione denominata: “Nuova Scuola Pitagorica”, abbreviato NSP, con sede a Crotone. Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di istituire sedi operative in qualsiasi parte del mondo, nonché di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell’ambito territoriale del Comune di Crotone.
ART. 2 – SCOPI ED OBIETTIVI
L’Associazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro.
(1) Porfirio, Vita di Pitagora, cap. 2. – (2) Giamblico, Vita Pitagorica, cap. 166.
La NSP vuole promuovere conoscenza, informazioni, amicizia e partecipazione ispirandosi al modello elaborato da Pitagora per vivere in armonia con se stessi, con gli altri e con la natura; intende elaborare idee, progetti e proposte atte a favorire il miglioramento della qualità di vita in ogni situazione e contesto geografico e sociale. Come Pitagora usò un approccio multi scientifico per favorire armonia e salute, così la NSP usa lo studio e la ricerca per la comprensione delle cause profonde dei comportamenti umani. La NSP non ha verità da diffondere, né precetti da dare, ma intende adoperare la presa di coscienza e consapevolezza come mezzo per risolvere i conflitti dentro la persona e dentro la società. Per il raggiungimento di questa finalità la NSP si prefigge in particolare di supportare la nascita di un’“Accademia Mondiale Antiviolenza” per lo studio e la prevenzione della violenza umana, un’iniziativa che coinvolga studiosi di ogni estrazione culturale sociale e geografica.
La violenza è un male antichissimo che ha proliferato in tutte le forme culturali, religiose, sociali, familiari, produttive, militari, comportamentali, sessuali, eppure non esiste un centro mondiale che si dedichi alla promozione e al coordinamento degli studi sulla violenza. Questa iniziativa parte da Crotone come continuazione del grandioso progetto iniziato da Pitagora ma dimenticato per oltre due millenni.
In modo particolare la NSP vuole promuovere il ruolo attivo delle donne, che Pitagora accolse a Crotone nella sua Scuola accanto agli uomini e che si unirono per lui in un’associazione (3). La partecipazione della donna in ogni ambito della gestione del potere fino ad arrivare a capo dei governi, può essere considerato il principale misuratore dell’efficacia operativa della NSP.
A tal fine la NSP assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie e in particolare può:
- Promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti e iniziative a supporto delle finalità suindicate.
- Collaborare con altri enti privati o pubblici.
- Attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale.
L’Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con i suoi scopi ed obiettivi e realizzate nei limiti consentiti dalla Legge.
ART. 3 – PATRIMONIO E MEZZI D’ESERCIZIO
Il patrimonio della NSP è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai soci fondatori all’atto di costituzione e avviamento dell’Associazione. Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.
L’Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi utilizzando:
(3) Porfirio, Vita di Pitagora, cap. 18.
- Le risorse derivanti dal patrimonio, per la parte che residuerà dopo il pagamento degli oneri e delle imposte necessarie alla costituzione.
- Le quote e i trasferimenti periodici volontari versati dai soci.
- Gli eventuali contributi ed elargizioni provenienti da terzi.
Il Consiglio di Gestione provvederà all’investimento del denaro che perverrà all’Associazione nel modo che riterrà più sicuro e opportuno al fine di consentire il raggiungimento degli scopi ed obiettivi.
ART. 4 – ORGANI DELLA NSP
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Gestione
- Il Presidente
- Lo Scolarca
- Il Collegio dei Controllori
ART. 5 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci effettivi.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio relativo all’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) Per decisione della maggioranza del Consiglio di Gestione.
b) Su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.
ART. 6 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito a tutti i soci inviato per lettera, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo documentabile; in caso d’urgenza, il preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti. L’assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita con lo stesso quorum dell’assemblea ordinaria di prima convocazione e delibera a maggioranza degli intervenuti.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. Per le delibere aventi per oggetto l’approvazione del bilancio, la delega non può essere conferita ai soci membri del Consiglio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, da persona designata dall’Assemblea.
Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritiene opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo quest’ultimo da segretario.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio scritto. Il Presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere uno o più scrutatori fra i presenti.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) In sede ordinaria:
- Eleggere il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Controllori.
- Discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulle relazioni del Consiglio.
- Deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione, sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio.
b) In sede straordinaria:
Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio.
I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
ART. 7 – CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione (C.d.G.) è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei Soci.
Il C.d.G. resta in carica 3 anni e scade alla data di tenuta dell’assemblea di approvazione del bilancio del terzo anno di gestione ed i suoi membri potranno essere riconfermati.
In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione iniziando dal primo dei non eletti; per qualsiasi altra circostanza la nomina sarà demandata all’Assemblea.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il C.d.G. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, che assumerà le funzioni ed i poteri spettanti al presidente in caso di sua assenza e impedimento.
Il C.d.G. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito dall’Assemblea dei Soci, con procedura di convocazione avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.
ART. 8 – POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e in particolare:
- Approva ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente da presentare all’Assemblea dei Soci per la definitiva ratifica.
- Delibera il contributo economico da chiedere ai soci.
- Delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili.
- Delibera gli incrementi del patrimonio.
- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari, ovvero in beni immobili.
- Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l’Associazione e altri Enti o persone fisiche.
- Provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.
- Provvede alla nomina di uno Scolarca, il Capo Scuola della NSP.
- Valuta e ratifica le domande di ammissione di nuovi soci.
- Comunica l’esclusione dei soci e delibera la decisione definitiva insieme al Collegio per gli eventuali ricorsi.
- Provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico.
- Provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici dell’Associazione.
- Delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto.
- Delibera eventuali regolamenti.
- Delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
- Delibera sulla proposta di trasformazione o scioglimento dell’Associazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 17.
ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione si riunisce di norma in seduta ordinaria quattro volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla metà dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno e può essere spedita per lettera, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo almeno sette giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Gestione può essere convocato con preavviso di 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione con qualunque mezzo tecnico purché documentabile.
Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
- Convoca e presiede il Consiglio di Gestione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.
- Firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati.
- Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, per realizzare il quale è investito di tutti i necessari poteri di ordinaria amministrazione e della relativa legale rappresentanza dell’ente.
- Cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria.
- Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie.
In caso di mancanza o d’impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o il membro del Consiglio più anziano d’età. Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere riconfermato senza limiti di mandati precedenti.
ART. 11 – LO SCOLARCA
Lo Scolarca è il principale coordinatore e organizzatore della NSP, colui che dovrà elaborare e proporre la parte scientifica delle ricerche, creare e mantenere i contatti a livello nazionale e internazionale con gli studiosi e le istituzioni scientifiche. Egli può dotarsi di un comitato interno di supporto e ausilio al suo lavoro in concertazione e con la ratifica del Consiglio di Gestione. Inoltre lo Scolarca partecipa alle riunioni e alle adunanze interne agli organi dell’Associazione; promuove iniziative, progetti, discussioni ed interventi da sottoporre all’attenzione del Consiglio del quale è membro di diritto.
Lo Scolarca viene nominato dal C.d.G. e resta in carica a tempo indeterminato, ovvero sino ad evidenti impedimenti, dimissioni, rinunce o revoche in casi eccezionali dovuti ad atti che vanno contro le Leggi o il presente Statuto. In ogni caso il Consiglio provvederà entro trenta giorni alla nomina di un sostituto e/o supplente temporaneo.
Lo Scolarca sarà scelto senza alcuna discriminazione di sesso, religione, etnia o cittadinanza, senza alcuna preferenza se non quella della competenza culturale e dell’impegno alla missione.
ART. 12 – IL COLLEGIO DEI CONTROLLORI
Il Collegio può essere unipersonale o composto da più membri, nominati dai soci partecipanti all’assemblea elettiva. I membri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Compito del Collegio è di monitorare il buon funzionamento dell’Associazione in tutti i settori rilevanti ed esprimere pareri su controversie sorte fra i membri e l’Associazione o tra gli stessi soci se entrambe le parti ne richiedono l’intervento. Valuta i ricorsi in caso di esclusione di soci e presenta le sue conclusioni al Consiglio che, una volta acquisita la fase d’indagine, decide le azioni da intraprendere.
ART. 13 – AMMISSIONE SOCI
Sono ammessi come soci uomini e donne senza alcuna discriminazione nonché le persone giuridiche pubbliche o private, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e gli enti nazionali e sovranazionali. L’aspirante socio deve inoltrare domanda all’Associazione. Il C.d.G. è l’organo che processa, valuta e ratifica l’approvazione o meno delle domande.
Qualsiasi Socio può dimettersi e recedere dal rapporto associativo in qualsiasi momento e senza necessità di motivazioni presentando una formale comunicazione scritta al C.d.G.
ART. 14 – ESCLUSIONE SOCI
Qualsiasi membro dell’Associazione che svolga attività incompatibili con lo stile di vita richiesto dall’appartenenza alla NSP può essere escluso dalla lista dei soci con notifica scritta. Contro il provvedimento è ammesso ricorso da presentarsi, entro trenta giorni dal ricevimento, al Collegio dei Controllori e per conoscenza al C.d.G., nel quale far presente le proprie motivazioni ed eventuali giustificazioni. Il Collegio e il Consiglio si riuniscono congiuntamente ed esprimono parere definitivo entro sessanta giorni.
ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 16 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita dell’Associazione stessa.
ART. 17 – TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
Il Consiglio di Gestione, con la maggioranza dei tre quarti, potrà proporre all’Assemblea dei soci di deliberare lo scioglimento dell’Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o la trasformazione della stessa in altra forma giuridica.
In caso di scioglimento dell’Associazione, saranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resterà all’esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad organizzazioni aventi scopo ed obiettivi analoghi a quello dell’Associazione o ad altro Ente avente le stesse finalità, che verrà indicato dal Consiglio di Gestione.
ART. 18 – NORME APPLICABILI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le Leggi che disciplinano la materia.